Di cosa si tratta?

Una legge (n. 193 del 7 dicembre 2023) sul “diritto all’oblio oncologico”, ovvero il diritto delle persone “guarite” da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti dalla legge stessa, inclusi la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. La legge è entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

Qual è l’obiettivo della legge?

Garantire la parità di trattamento e la non discriminazione nonché il diritto all’oblio alle persone guarite da patologie oncologiche, come sancito dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del Piano europeo di lotta contro il cancro.

Cosa prevede la legge?
  • Ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni (o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età), né è permesso richiedere effettuazione di visite mediche, di controllo o accertamenti sanitari. A partire dal 24.04.2024, per determinate patologie oncologiche si applicano termini temporali ridotti, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 (GU n.96 del 24/04/2024) che è possibile consultare su www.unicreditallianzassicurazioni.it nella sezione “News – Informazioni alla clientela” (l’elenco delle patologie con i relativi termini ridotti è altresì riportato in calce).
  • Per conclusione del trattamento attivo della patologia oncologica si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
  • Le informazioni sulle pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal cliente e, qualora siano già in possesso dell’Impresa oppure dell’Intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
  • Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, comprese le trattative precontrattuali e la stipula o rinnovo dei contratti, le Imprese e gli Intermediari devono informare il cliente sul diritto sancito dalla legge, anche attraverso i moduli o formulari utilizzati per la stipula o il rinnovo dei contratti.
  • Non possono essere applicati dall’Impresa limiti, costi, né oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quanto previsto per gli altri clienti.
  • Se le suddette informazioni sono state fornite precedentemente, decorsi i termini previsti dalla legge (10 anni o 5 anni se la patologia fosse insorta prima del compimento del 21esimo anno di età) e dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, le stesse non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del cliente. A tal fine il cliente può richiedere la cancellazione di tali informazioni inviando tempestivamente all’Impresa o all’Intermediario assicurativo, tramite raccomandata A/R o Pec, la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini del diritto all’oblio oncologico rilasciata secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, pubblicato in GU n. 177 del 30/07/2024, come modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 28 novembre 2024, pubblicato in GU n. 15 del 20/01/2025 (è possibile consultare entrambi i Decreti su www.unicreditallianzassicurazioni.it nella sezione “News – Informazioni alla clientela”. Le imprese e gli intermediari hanno l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione senza oneri per il cliente.
Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento attivo

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Tipo Tumore

Specificazioni

Anni dalla fine del trattamento

Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1
Colon-retto Stadio II-III >21 anni 7
Melanoma >21 anni 6
Mammella Stadio I-II, qualsiasi età  1
Utero, collo >21 anni 6
Utero, corpo Qualsiasi età 5
Testicolo Qualsiasi età 1
Tiroide Donne con diagnosi <55 anni
Uomini con diagnosi <45 anni
Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi
1
Linfomi di Hodgkin <45 anni 5
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5

La presente tabella corrisponde all’Allegato 1 del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e può essere aggiornata, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno.